14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8522 del 27 settembre 1996
Testo massima n. 1
La diversità tra l’ordinario risarcimento del danno e l’indennizzo contemplato dall’art. 1381 codice civile consiste, anche sotto il profilo processuale, nel fatto che, a differenza del risarcimento del danno, che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittima del danneggiante, l’indennizzo è rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto. Pertanto, è inammissibile, per diversità della causa petendi, la richiesta avanzata per la prima volta in grado di appello dell’indennizzo previsto dall’art. 1381 codice civile, per il mancato rispetto della promessa di obbligazione o di fatto del terzo, ove in primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno.
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