Cass. pen. n. 3607 del 14 marzo 1990
Testo massima n. 1
Nel delitto di estorsione, la circostanza aggravante di più persone riunite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo venga a conoscenza del fatto che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto per se stesso maggiore effetto intimidatorio, nel che consiste la ratio dell'aggravante.