Cass. pen. n. 3235 del 31 ottobre 1990
Testo massima n. 1
Sia l'art. 176 c.p. che l'art. 8, L. 29 maggio 1982, n. 304 (misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) richiedono per l'ammissione alla liberazione condizionale non la semplice probabilità o la mera possibilità di un futuro ravvedimento del condannato, bensì la certezza che tale ravvedimento sia già avvenuto. Questo va inteso quale «mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe». Per accertarlo è necessario l'esame della condotta globale — e non solo di quella carceraria — dalla quale si possa desumere una sicura modifica ideologica e psicologica della personalità del condannato, il quale, evolvendosi verso il recupero sociale, abbia maturato coscienza del disvalore anzitutto etico-morale cui era improntata la sua precedente condotta criminosa, abbia fatto propri quei valori collettivi prima violati ed abbia convintamente respinto — perché non più suoi — quegli ideali e quelle spinte interne che lo avevano indotto a comportamenti penalmente rilevanti.