Cass. pen. n. 1679 del 8 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Nel giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 c.p., il giudice non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata espressa motivata richiesta.