Cass. pen. n. 1454 del 2 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Il reato di sequestro di persona non richiede un dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica intesa come libertà di locomozione.