Cass. pen. n. 1405 del 5 giugno 1990
Testo massima n. 1
Secondo le norme del vigente codice di procedura penale non è ipotizzabile e, dunque, è inammissibile la denuncia di conflitto fra pubblico ministero e giudice. L'attuale normativa ha ricondotto l'istituto dei conflitti entro i confini di un rimedio eccezionale, per fronteggiare situazioni che patologicamente alterano i criteri di ordinaria ripartizione delle regiudicande in capo ai singoli organi di giurisdizione, con conseguente, possibile violazione dei principi della naturalità e precostituzione del giudice. In conseguenza, situazioni di conflittualità sono ammissibili solo fra giudici e non fra giudice e pubblico ministero, il quale ultimo è parte, sia pure pubblica, nel processo penale. L'eventuale contrasto fra giudice e P.M. non è neppure inquadrabile fra i conflitti in casi analoghi, ne è giuridicamente apprezzabile, dovendo il P.M. prestare ossequio, come ogni altra parte del procedimento, alle statuizioni del giudice, fatti salvi i mezzi d'impugnazione previsti dalla legge.