Cass. pen. n. 12199 del 6 settembre 1990
Testo massima n. 1
La sospensione condizionale della pena non può essere applicata, quando l'imputato non è stato identificato con certezza, in ordine alle sue generalità. In tal caso infatti non potendosi verificare se i dati dichiarati corrispondono con quelli reali, è impossibile verificare se il beneficio già sia stato goduto e se l'interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento.