Cass. pen. n. 9082 del 3 luglio 1989
Testo massima n. 1
La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata nel fatto che mentre nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta; viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito.