Cass. pen. n. 8827 del 23 giugno 1989

Testo massima n. 1


Il sindaco, qualora sussista l'urgente necessità di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, può ordinare lo sgombero delle aree occupate da rifiuti in danno dei soggetti obbligati. All'uopo non è necessario che si tratti di rifiuti tossici o nocivi, giacché la legge presume una pericolosità per tutti i rifiuti abbandonati senza criterio e non distingue a seconda del tipo di rifiuto. (Nella specie è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., per il mancato rispetto dell'ordinanza).

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