Cass. pen. n. 5400 del 13 aprile 1989

Testo massima n. 1


Mentre nel delitto di minaccia si prescinde dal fine prefissosi dall'agente, tale fine, invece, viene in considerazione nel delitto di violenza privata, in cui l'uso della minaccia (come della violenza) è diretto a coartare la volontà della persona offesa; né rileva, in riferimento a tale reato, l'immediatezza del raggiungimento dello scopo.

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