14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3559 del 25 marzo 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l’individuazione del bene avviene, salvo diversa specifica intesa tra le parti, mediante la consegna [ al vettore, quando trattasi di prodotti che devono essere trasportati da un luogo all’altro ]. Ove i contraenti pattuiscano che, per esigenze di uno di loro, il termine di consegna possa essere differito a richiesta, anche l’individuazione del bene viene differita, se detta richiesta sia formulata, a meno che nel contratto non sia diversamente disposto.
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