Cass. pen. n. 4284 del 28 marzo 1989

Testo massima n. 1


Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, c.p., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche — eventualmente in via esclusiva — nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto.

Normativa correlata