Cass. pen. n. 3979 del 20 marzo 1989
Testo massima n. 1
Per la realizzazione del reato di sequestro di persona, non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertà della vittima mediante autoliberazione: è sufficiente invero, che il soggetto passivo, non possa, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione, superare con immediatezza, da sé medesimo, l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento.