Cass. civ. n. 108 del 9 gennaio 1997

Testo massima n. 1


L'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni di una società cooperativa a responsabilità limitata, ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca è inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.

Testo massima n. 2


Nel contratto di commissione, la buona fede che deve presiedere alla formazione dei contratti in generale comporta che il soggetto (individuale, quale un agente di cambio, o collettivo quale una banca) cui venga affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attività, conosce, o deve conoscere, i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuto prima di accettare l'incarico ad informare di tali limiti il cliente, salvo che sugli stessi quest'ultimo si presenti già pienamente informato. Ne consegue che nel caso di incarico ad una banca di acquisto di azioni di una società cooperativa a responsabilità, il commissionario ha l'obbligo di informare il cliente della necessità di acquisire l'autorizzazione degli amministratori ai fini della opponibilità dell'acquisto alla società emittente a norma dell'art. 2523 c.c.

Testo massima n. 3


Quando nella comparsa conclusionale delle varie tesi fra loro collidenti sostenute nell'atto di citazione o di appello, in via cumulativa o subordinata, ne venga adottata solo una che elida le altre, il principio di non contraddizione legittima il giudice a ritenere abbandonate le altre tesi e difese, senza che ciò si ponga in contrasto con la funzione propria della comparsa conclusionale, (il cui unico scopo è quello di illustrare le domande ed eccezioni proposte) o con il principio per cui, quale atto proveniente dal difensore, essa è insuscettibile di contenere dichiarazioni di valore confessorio.

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