14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8107 del 14 giugno 2000
Testo massima n. 1
La «dematerializzazione» [ o «decartolarizzazione» ] dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali [ agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno ], senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell’individuazione, a norma dell’art. 1378 c.c., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito.
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