Cass. pen. n. 11983 del 9 settembre 1989

Testo massima n. 1


In tema di rapina, sussiste l'ingiustizia del profitto anche quando la condotta d'impossessamento della cosa altrui, di valore non penalmente trascurabile, sia attivata da un motivo «giusto», il quale si distingue dal (e non esclude il) dolo per esserne un precedente genetico. Ne consegue che sussiste l'ingiustizia del profitto nell'ipotesi in cui taluno, dopo avere commesso una rapina, si impossessi di una pistola, sottraendola a un guardiano, allo scopo di impedire che questi possa, poi, attentare al rapitore, mentre si allontana.

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