Cass. pen. n. 11703 del 7 settembre 1989
Testo massima n. 1
In tema di reati contro il patrimonio, qualora la violenza fisica venga posta in essere da uno soltanto dei correi, nel mentre un secondo approfitti dello stato di soggezione, in cui versa la vittima, per rovistare nell'appartamento ove il delitto viene consumato, ed un terzo si collochi sull'uscio, con funzioni di palo, percependo l'uso della violenza, tutti rispondono del reato di rapina, avendo essi accettato l'uso della violenza e partecipato paritariamente all'azione criminosa.