Cass. pen. n. 9366 del 21 settembre 1988
Testo massima n. 1
La circostanza di cui all'art. 628 cpv. secondo, n. 1 c.p. prevede un aggravamento di pena quante volte la minaccia venga espressa da più persone riunite. Ciò però non significa che per concretizzare la aggravante sia necessario che tutti i compartecipi esprimano contestualmente un atteggiamento minaccioso, bastando che la minaccia venga espressa da uno solo dei compartecipi con la contestuale presenza di costoro, sicché, nella percezione della vittima, l'atteggiamento minaccioso promani non dal singolo ma dall'intero gruppo degli aggressori.