Cass. pen. n. 8295 del 21 luglio 1988

Testo massima n. 1


In tema di estorsione, allorché sia consegnata una somma di danaro, anche se inferiore a quella richiesta e la stessa somma sia entrata per pochi momenti nel possesso dell'estorsore e per pochi momenti sia uscita dalla sfera di disponibilità della vittima, con evidente danno della medesima, si è in presenza del delitto di estorsione consumata e non già tentata.

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