Cass. pen. n. 7115 del 17 giugno 1988

Testo massima n. 1


Sussiste il reato di estorsione consumata nel caso in cui il fallito costringa taluno a stipulare una transazione per somma di gran lunga inferiore rispetto al credito a quest'ultimo riconosciuto in sede giudiziaria, poiché la detta transazione è solo inefficace (o non opponibile alla massa), ma non è nulla.

Normativa correlata