Cass. pen. n. 6677 del 6 giugno 1988

Testo massima n. 1


Tra il reato di ragion fattasi con violenza alle persone e quello di sequestro di persona non corre alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, contemplata sotto l'aspetto costitutivo del delitto previsto dall'art. 605 c.p., è requisito estraneo e comunque non indispensabile alla realizzazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella previsione di cui all'art. 393 c.p., tant'è che le anzidette ipotesi delittuose possono tra loro concorrere.

Normativa correlata