Cass. pen. n. 6677 del 6 giugno 1988
Testo massima n. 1
Tra il reato di ragion fattasi con violenza alle persone e quello di sequestro di persona non corre alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, contemplata sotto l'aspetto costitutivo del delitto previsto dall'art. 605 c.p., è requisito estraneo e comunque non indispensabile alla realizzazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nella previsione di cui all'art. 393 c.p., tant'è che le anzidette ipotesi delittuose possono tra loro concorrere.