Cass. pen. n. 5570 del 7 maggio 1988
Testo massima n. 1
Il delitto di estorsione è configurabile, in concreto, in presenza della specifica richiesta, da parte del ricettatore di una somma di danaro per la restituzione della cosa sottratta, in quanto in tale pretesa è implicita la minaccia del danno derivante dalla perdita definitiva della refurtiva, che si sostanzia in una evidente coazione sulla volontà del derubato.