14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10522 del 7 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Nel mandato ad alienare — come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato — è ravvisabile un contratto in cui l’effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti [ art. 1376 c.c. ], non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria del bene da parte del mandatario-commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l’esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.
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