Cass. pen. n. 4996 del 22 aprile 1988
Testo massima n. 1
Il delitto di violenza privata è di natura sussidiaria nel senso che esso è ravvisabile ogni qual volta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica e si consuma quando l'altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l'azione abbia un effetto continuativo, vertendosi in materia di delitto istantaneo.