Cass. pen. n. 4702 del 14 aprile 1988

Testo massima n. 1


Nell'estorsione commessa a mezzo telefono, poiché possa configurarsi l'aggravante delle più persone riunite non basta che il telefonista ponga in essere la minaccia qualificandosi come emissario di una banda senza esserlo, ma occorre che egli sia l'effettivo portavoce di una decisione assunta collettivamente ed esprima la specifica volontà di più partecipanti nel delitto.

Normativa correlata