Cass. pen. n. 4667 del 14 aprile 1988
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorché la minaccia è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata, a tale scopo, fin dal primo atto.