Cass. pen. n. 4508 del 12 aprile 1988
Testo massima n. 1
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è incompatibile con la determinazione della pena oltre il minimo edittale, in quanto il beneficio dell'art. 62 bis c.p. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici circostanze previste dall'art. 133 c.p. che meritino, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell'imputato o altro.