Cass. pen. n. 3717 del 22 marzo 1988
Testo massima n. 1
In tema di estorsione, quando si tratta di azione intimidatrice indiretta, come quella compiuta con il mezzo della lettera o della telefonata minatoria, ovvero di azione clandestina, come l'esplosione di un ordigno presso il muro di cinta dell'abitazione della vittima, il contemporaneo impegno occulto di più persone non ha modo di estrinsecare una capacità intimidatoria maggiore di quanto non possa derivare dalla semplice consapevolezza della partecipazione, anche soltanto morale e non operativa di più persone al progetto criminoso considerato nella sua globalità. Ne consegue che va esclusa in tale ipotesi l'aggravante delle più persone riunite.