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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5724 del 23 marzo 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5724 del 23 marzo 2004

Testo massima n. 1

Gli atti contrattuali con i quali una società cooperativa trasferisca ad alcuni soci la proprietà di alloggi, da essa costruiti, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate [ o che in futuro è prevedibile possano essere praticate ] ad altri soci non sono, per ciò stesso, affetti da nullità, sia perché non ogni anomalia di funzionamento del rapporto sociale si traduce, sol perché tale, in un vizio genetico del contratto di cessione dell’alloggio di per sé altrimenti valido [ un simile vizio potendosi ravvisare solo quando quell’anomalia sia tale da recidere del tutto l’indispensabile nesso tra la causa mutualistica del rapporto societario e la causa sinallagmatica del contratto di scambio ], sia perché il principio di parità di trattamento, vigente nel sistema delle società cooperative già prima nella novellazione dell’art. 2516 ad opera del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, definisce una regola di comportamento per gli organi sociali, ma non è idoneo a riflettersi sulla validità dei singoli rapporti contrattuali per il cui tramite i singoli soci si assicurano la prestazione mutualistica loro fornita dalla cooperativa.

Testo massima n. 2

L’assegnazione in favore del socio dell’alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all’acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto: un trasferimento pieno e definitivo, essendo da escludere che solo con la definitiva liquidazione della cooperativa quel passaggio di proprietà si perfezioni e si consolidi in capo al socio. Da tanto consegue che il successivo recesso del socio dalla società, anche ove illegittimamente operato, non può costituire causa di nullità della pregressa assegnazione, giacché l’eventuale illegittimità del comportamento tenuto dal socio assegnatario in un momento posteriore all’assegnazione, seppure idoneo ad acquisire rilevanza e a produrre conseguenze sul piano dei rapporti obbligatori [ in termini di eventuale invalidità del recesso, di perdurante assoggettabilità del socio medesimo agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla cooperativa o, se del caso, di risarcimento dei danni ], non è in grado di riflettersi sulla validità originaria del contratto o di determinare conseguenze sul piano reale.

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