Cass. pen. n. 2416 del 23 febbraio 1988

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di estorsione, è irrilevante l'individuazione del momento in cui si è avuto il pregiudizio patrimoniale del soggetto passivo a seguito della condotta impostagli, una volta che sia rimasto accertato il rapporto di causa ad effetto tra la violenza o minaccia posta in essere dagli estortori e la consegna della somma da parte della vittima del ricatto.

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