Cass. pen. n. 1738 del 11 febbraio 1988

Testo massima n. 1


Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'azione o dell'omissione o del permanere degli effetti.

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