Cass. pen. n. 12655 del 17 dicembre 1988
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di calunnia non è richiesta una denuncia in senso formale, contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, essendo sufficiente la semplice insinuazione, a carico di chi si sa innocente, di fatti dai quali possa desumersi l'esistenza di un reato e che quindi siano oggettivamente idonei a provocare il promovimento di un processo penale a carico dell'incolpato.
Testo massima n. 2
Ai fini della configurabilità della esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p., occorre che l'esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui.