Cass. pen. n. 10989 del 14 novembre 1988
Testo massima n. 1
Il possesso della refurtiva o di una parte di essa, nell'immediatezza del commesso reato, può essere assunto, in difetto di giustificazioni circa la causa di quel possesso, come prova idonea della sottrazione, se gli altri elementi sul piano logico conducono ad escludere che il possesso medesimo tragga origine diversa.