Cass. pen. n. 10834 del 11 novembre 1988
Testo massima n. 1
Non esclude la configurabilità del delitto di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., il fatto che con una manovra di retromarcia più o meno complessa la persona offesa possa riprendere la marcia, dopo che la propria autovettura sia stata costretta a fermarsi, affiancata e sopravanzata da altro autoveicolo posto dal conducente di traverso rispetto al flusso della circolazione. Infatti, il delitto di violenza privata, che è reato istantaneo, deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione all'arresto, poiché è irrilevante che gli effetti della imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli.