Cass. pen. n. 10238 del 19 ottobre 1988
Testo massima n. 1
La concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a giustificare il corretto uso di tale potere, al fine di dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio. Quindi non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. In sede di impugnazione, tuttavia, il giudice di appello non può totalmente trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame, tranne che non si tratti di deduzioni inconsistenti e manifestamente infondate.