Cass. pen. n. 10202 del 19 ottobre 1988

Testo massima n. 1


I segnali radioelettrici destinati ad essere recepiti, via etere, sotto forma di immagini e suoni televisivi, costituiscono una energia avente valore economico, e come tale destinataria della tutela giuridica di cui all'art. 635 c.p. (Applicazione del principio in un caso in cui l'agente aveva deliberatamente reso inservibile il segnale originario di una emittente).

Normativa correlata