Cass. pen. n. 764 del 22 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Il cliente di una prostituta che, a fronte della prestazione mercenaria effettuata, ottenga la restituzione della somma di danaro versata per essa, con violenza o minaccia, commette il delitto di rapina in quanto, trattandosi di negozio nullo per illiceità della causa, il pagamento effettuato non è ripetibile e il profitto conseguito dall'agente con la sua azione è, quindi, ingiusto, così come ingiusto è il danno per la vittima.

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