Cass. pen. n. 4137 del 4 aprile 1987

Testo massima n. 1


Il delitto di rapina si consuma nel momento in cui la cosa, pur rimanendo nella sfera di vigilanza del soggetto passivo, entra nell'orbita della disponibilità dell'agente, non avendo giuridica rilevanza né il criterio spaziale inerente al luogo entro il quale opera il dominio del rapinato, né il criterio temporale relativo alla durata del possesso da parte dell'agente. (Nella fattispecie l'imputato fu sorpreso dalle forze dell'ordine mentre, dopo aver conseguito l'impossessamento violento della refurtiva, teneva a bada le parti lese sotto la minaccia di una pistola).

Normativa correlata