Cass. pen. n. 226 del 12 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, non è necessario che l'ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la sola finalità di umiliare la persona offesa. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la rapina, derubricandola in danneggiamento aggravato, poiché gli imputati avevano gettato subito in mare l'orologio violentemente sottratto alla vittima al fine di danneggiarlo o disperderlo).

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