14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15482 del 16 ottobre 2003
Testo massima n. 1
In relazione a una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un’unica operazione economica – nella specie, la regolamentazione della concorrenza attraverso la creazione di una nuova società rispetto a quella precedente e la previsione, a carico delle parti, dell’obbligo di rifornire detta società in misura predeterminata – la corrispondenza a buona fede dell’esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito – nella specie, in relazione ad un contratto di fornitura – deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all’altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all’esatto adempimento delle rispettive prestazioni.
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Testo massima n. 2
La notificazione al procuratore che, benché cancellato dall’albo, adempia al dovere di darne comunicazione alla parte non è inesistente, ma soltanto nulla, e, pertanto, suscettibile di sanatoria nel caso in cui l’atto abbia comunque raggiunto il suo effetto.
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