Cass. pen. n. 10150 del 28 settembre 1987
Testo massima n. 1
La richiesta di danaro giustificata dalla necessità di soddisfare le sia pur modeste esigenze di persone detenute integra gli estremi del delitto di estorsione, anche se formulata in termini di estrema cortesia, quando l'invito a pagare serve ad incutere nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili (implicitamente per le allusioni generiche a danni futuri, attraverso l'ostentazione simbolica di mezzi idonei a recare nocumento, ed esplicitamente per l'uso di intimidazione violenta contemporaneamente effettuata da persona apparentemente ignota).