Cass. pen. n. 10075 del 28 settembre 1987
Testo massima n. 1
Sussiste il delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628, terzo comma n. 2 c.p., qualora la violenza, che caratterizza tale reato e lo differenzia da quello di furto, consista nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, che può essere procurata anche mediante l'uso di sostanze stupefacenti o con qualsiasi altro mezzo.