Cass. pen. n. 7382 del 11 luglio 1986
Testo massima n. 1
Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza).
Testo massima n. 2
Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza).