Cass. pen. n. 5642 del 16 giugno 1986
Testo massima n. 1
L'elemento oggettivo del reato di sequestro di persona, che consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio, non è escluso dal fatto che il sequestro sia stato posto in opera di giorno, ed in luogo ove vi era movimento di persone. Infatti, perché l'elemento oggettivo si realizzi, è sufficiente l'esistenza di un qualsiasi ostacolo o impedimento che il soggetto passivo non sia in grado di vincere per riacquistare la sua piena libertà, a prescindere dalla maggiore o minore durata della privazione.