Cass. pen. n. 4717 del 4 giugno 1986
Testo massima n. 1
Si configura il delitto di sequestro di persona nel comportamento minaccioso dell'imputato, il quale, detenuto, consegua, in virtù di tale comportamento, l'effetto di privare un altro detenuto della libertà personale, intesa come libera scelta del luogo ove restare, al punto che la vittima lo segua rassegnata nella sua cella per essere sottoposto a vessazioni fisiche e morali. Infatti, l'elemento psicologico del delitto in esame consiste nella coscienza e volontà di infliggere alla vittima un'illegittima restrizione della sua libertà di muoversi nello spazio, anche se delimitato, e non viene richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente.