Cass. pen. n. 3154 del 24 aprile 1986

Testo massima n. 1


La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non è concedibile in astratto per il delitto di tentata rapina, poiché — anche a voler optare per la tesi della compatibilità della predetta attenuante col delitto tentato — le modalità del fatto criminoso non sono tali da fornire la certezza che il danno (che si sarebbe verificato) sarebbe stato di speciale tenuità e cioè «lievissimo».

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