Cass. pen. n. 2350 del 22 marzo 1986
Testo massima n. 1
Il reato di sequestro di persona è configurabile ogniqualvolta dalle modalità con le quali il soggetto passivo è trattenuto nella disponibilità fisica dell'agente possa dedursi un dissenso presunto dello stesso alla limitazione della sfera della sua libertà personale indipendentemente dalla possibilità fisica che egli abbia di esprimere tale dissenso. Ne deriva che il delitto è realizzabile in danno sia dell'individuo sano, cosciente e capace di esprimere il proprio aperto dissenso, come dell'infante e del demente, del comatoso, del delirante, del dormiente e del paralitico, i quali, in quanto persone umane, devono vedere sempre e comunque garantita la libertà da misure coercitive sul corpo, indipendentemente dalla consapevolezza che possono avere di tali misure.