Cass. pen. n. 12855 del 17 novembre 1986

Testo massima n. 1


Si configura il delitto di rapina anche quando la derelizione della cosa da parte della vittima avvenga ad opera della stessa purché essa vittima si trovi nella piena soggezione del suo oppressore. Infatti, in tal caso, si è in presenza di un atto puramente materiale cui non può attribuirsi rilevanza alcuna, posto che manca ogni possibilità di scelta tra il male minacciato e la consegna della cosa.

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