Cass. pen. n. 10238 del 2 ottobre 1986
Testo massima n. 1
La norma, di cui all'art. 659 c.p., ha inteso punire l'abuso di strumenti sonori allorché essi vengano adoperati per petulanza, capriccio ed altro biasimevole motivo, purché ci sia la semplice volontarietà del fatto, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo, tanto meno specifico. Infatti, l'abuso, quando sussistente, viene colpito a prescindere dal motivo che lo abbia ispirato, mirandosi a salvaguardare l'interesse della collettività alle occupazioni, al riposo, allo svago, quale prioritario rispetto all'incivile eccesso propagativo di suoni e rumori da parte del singolo cui pure vengono consentite emissioni acustiche, ma nei limiti di una tollerabilità rapportata alla media sensibilità dell'ambito sociale che le percepisce.