Cass. pen. n. 10230 del 2 ottobre 1986
Testo massima n. 1
Il possesso della refurtiva può costituire prova della sottrazione della cosa da parte del possessore quando, oltre al nesso di contiguità cronologica tra sottrazione e possesso altri elementi conducono ad escludere, sul piano logico, che il possesso medesimo tragga origine da altra parte.